Sono diventate legge nelle ultime settimane alcune novità che riguardano i contratti di apprendistato professionalizzante. Vediamole nel dettaglio. Per effetto della manovra d’estate con la legge numero 133 del 6 agosto 2008, articolo 23, questa formula contrattuale non deve superare il tetto massimo di sei anni ma può durare anche meno di due - era infatti questa la soglia minima prevista in precedenza - a seconda delle esigenze dell’azienda e del giovane rispetto al suo percorso di apprendimento professionale. In particolare il contratto di apprendistato, quando la formazione è esclusivamente aziendale, è disciplinato "per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo" (articolo 23) dai contratti collettivi di lavoro e dagli enti bilaterali stipulati a livello nazionale, locale o aziendale. Un’altra novità è relativa ai dottorati di ricerca che possono essere inquadrati come contratti di apprendistato di alta formazione. Di seguito altre informazioni su questa tipologia contrattuale.
Leggi anche
Il contratto di apprendistato
Link consigliato
Senato.it - Legge numero 133 del 6 agosto 2008, articolo 23 9 |