Possono chiedere l’accredito e il riscatto dell’assegno di maternità solo coloro che non erano pensionati quando è entrato in vigore il relativo decreto legislativo, cioè il 27 aprile 2001. Lo ha chiarito l’Inps in una circolare del 14 novembre 2008, facendo riferimento al decreto legislativo numero 151 del 2001. In pratica, possono ottenere l’accredito e il riscatto dell’assegno di maternità solo le lavoratrici che, al momento dell’entrata in vigore di questa legge, erano in servizio oppure avevano smesso di lavorare. Sono escluse invece da questa prestazione, le lavoratrici che il 27 aprile 2001 risultavano già in pensione, fatta eccezione per coloro che risultavano titolari di un assegno o di una pensione di invalidità.
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Inps, circolare numero 100 del 14 novembre 2008 (in formato .pdf)
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