
Nell’assicurazione per il caso vita, l’assicuratore è tenuto alla prestazione contrattualizzata soltanto in caso di sopravvivenza dell’assicurato alla data prestabilita. Nella forma che prevede la corresponsione di una rendita, questo tipo di polizza è il più specificamente finalizzato all’integrazione pensionistica.
La prestazione da parte dell’assicuratore può concretizzarsi, a scelta dell’assicurato, in:
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una rendita immediata
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una rendita differita
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un capitale differito
A seconda della scelta operata dall’interessato, il premio deve essere corrisposto in un’unica soluzione iniziale anticipata, in premi annui ricorrenti o in premi unici ricorrenti (questi ultimi si collocano in una posizione intermedia fra quelli a premio annuo e quelli a premio unico).
Nei contratti a premio unico, è il versamento iniziale che dà luogo alla costituzione della prestazione da parte dell’assicuratore; negli altri casi, l’ammontare della somma complessivamente versata contribuisce alla costituzione della prestazione finale a cui si ha diritto.
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