Vai alla Home Page
8 Gennaio 2009 - S. Severino
LA TUA POSTA
Intrage la tua Home Page
CERCA NEL WEB CON SU INTRAGE NELLA DIRECTORY
La newsletter di Intrage
Notizie ADN
Assicurazioni
L'assicurazione sulla vita
Aspetti fiscali

Mizar

Il trattamento fiscale applicabile ad un contratto di assicurazione vita  è diverso in funzione della data di stipula dello stesso. (d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

Le polizze stipulate entro il 31/12/2000 sono soggette al vecchio regime fiscale che prevede:

  • l’applicazione dell’imposta del 2,50% sui premi da corrispondersi alla compagnia
  • la detraibilità del premio – in sede di dichiarazione del reddito - in ragione del 19%, nel limite di un importo di 1.291,14 euro annui, importo alla formazione del quale concorrono anche i premi per le assicurazioni infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori; la detraibilità del premio vita è consentita a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni e che comunque, durante il predetto periodo non sia prevista  la possibilità di concessione di prestiti
  • l’esenzione dall’IRPEF del capitale liquidato in caso di morte dell’assicurato
  • l’assoggettamento a ritenuta del 12,50%, da parte della compagnia, sulla differenza fra il capitale assicurato e l’ammontare dei premi pagati nel caso di capitale liquidato alla scadenza  del contratto in caso di sopravvivenza dell’assicurato;  per polizze di durata superiore ai 10 anni, l’aliquota anzidetta si riduce in misura del 2% per ogni anno di durata eccedente i 10
  • l’assoggettamento ad imposizione IRPEF del 60% della rendita liquidata alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’assicurato; il 40% della rendita è esente dall’imposta
  • l’assoggettamento del capitale corrisposto a seguito di riscatto alla medesima tassazione prevista nel caso di capitale liquidato alla scadenza del contratto; in caso di riscatto richiesto entro i primi cinque anni dalla stipulazione della polizza, la compagnia opera una ritenuta a titolo di acconto sull’ammontare complessivo dei premi riscossi ed il contraente deve dichiarare  nella propria denuncia dei redditi l’ammontare dei premi pagati e sottoposti a ritenuta.

Le polizze stipulate successivamente al 31/12/2000 sono soggette al nuovo regime fiscale che prevede:

  • la non applicazione di imposta sui premi versati alla compagnia
  • la detraibilità del premio – in sede di dichiarazione del reddito - in ragione del 19%, nel limite di un importo di 1.291,14 euro annui, importo alla formazione del quale concorrono anche i premi per le assicurazioni infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori, limitatamente alle assicurazioni del solo caso morte
  • la deducibilità dei premi pagati a fronte di contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la corresponsione di una rendita al raggiungimento dell’età pensionabile dell’assicurato; l’importo massimo deducibile annualmente non può superare il minor valore tra il 12% del reddito complessivo e 5.164,57 euro.
  • il non godimento di benefici fiscali per i contratti vita di capitalizzazione o con contenuto sostanzialmente finanziario
  • un trattamento fiscale differenziato, a seconda della categoria contrattuale di appartenenza tra quelle sopra descritte, delle assicurazioni miste.

www.intrage.it non è responsabile dei contenuti del commento inserito in questa pagina

Temi di interesse
Aspetti fiscali
La nota informativa
La stipulazione della polizza
I patti di polizza
Condizioni per "Long term care" e "Dread disease"
Forme di assicurazioni complementari
Polizze di capitalizzazione
Assicurazione vita con polizza mista
Assicurazioni vita di capitale differito
Assicurazioni vita di rendita differita
Assicurazioni vita di rendita immediata
L’assicurazione per il caso vita
L’assicurazione per il caso morte
Conoscere INTRAGE Lavora con INTRAGE INTRAGE sul tuo sito
Sito con certificazione q web   Sito aderente al Codice di autoregolamentazione Internet e Minori Home| Cucina| Cinema | Punto Servizi | Le vetrine | Dicono di Noi | Contattaci |
Privacy Policy Intrage
| Disclaimer | Per la pubblicità su questo sito |
Copyright © 2000 - 2009 Eustema S.p.A - P.I. 05982771007 | Powered by
Il primo portale italiano over50 che ti guida in Rete