
Il trattamento fiscale applicabile ad un contratto di assicurazione vita è diverso in funzione della data di stipula dello stesso. (d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).
Le polizze stipulate entro il 31/12/2000 sono soggette al vecchio regime fiscale che prevede:
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l’applicazione dell’imposta del 2,50% sui premi da corrispondersi alla compagnia
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la detraibilità del premio – in sede di dichiarazione del reddito - in ragione del 19%, nel limite di un importo di 1.291,14 euro annui, importo alla formazione del quale concorrono anche i premi per le assicurazioni infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori; la detraibilità del premio vita è consentita a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni e che comunque, durante il predetto periodo non sia prevista la possibilità di concessione di prestiti
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l’esenzione dall’IRPEF del capitale liquidato in caso di morte dell’assicurato
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l’assoggettamento a ritenuta del 12,50%, da parte della compagnia, sulla differenza fra il capitale assicurato e l’ammontare dei premi pagati nel caso di capitale liquidato alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’assicurato; per polizze di durata superiore ai 10 anni, l’aliquota anzidetta si riduce in misura del 2% per ogni anno di durata eccedente i 10
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l’assoggettamento ad imposizione IRPEF del 60% della rendita liquidata alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’assicurato; il 40% della rendita è esente dall’imposta
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l’assoggettamento del capitale corrisposto a seguito di riscatto alla medesima tassazione prevista nel caso di capitale liquidato alla scadenza del contratto; in caso di riscatto richiesto entro i primi cinque anni dalla stipulazione della polizza, la compagnia opera una ritenuta a titolo di acconto sull’ammontare complessivo dei premi riscossi ed il contraente deve dichiarare nella propria denuncia dei redditi l’ammontare dei premi pagati e sottoposti a ritenuta.
Le polizze stipulate successivamente al 31/12/2000 sono soggette al nuovo regime fiscale che prevede:
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la non applicazione di imposta sui premi versati alla compagnia
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la detraibilità del premio – in sede di dichiarazione del reddito - in ragione del 19%, nel limite di un importo di 1.291,14 euro annui, importo alla formazione del quale concorrono anche i premi per le assicurazioni infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori, limitatamente alle assicurazioni del solo caso morte
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la deducibilità dei premi pagati a fronte di contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la corresponsione di una rendita al raggiungimento dell’età pensionabile dell’assicurato; l’importo massimo deducibile annualmente non può superare il minor valore tra il 12% del reddito complessivo e 5.164,57 euro.
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il non godimento di benefici fiscali per i contratti vita di capitalizzazione o con contenuto sostanzialmente finanziario
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un trattamento fiscale differenziato, a seconda della categoria contrattuale di appartenenza tra quelle sopra descritte, delle assicurazioni miste.
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