
Nelle assicurazioni di rendita immediata l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio necessariamente unico, si impegna a corrispondere al beneficiario, a partire dalla prima scadenza annuale, una rendita che, in relazione al tipo di contratto sottoscritto, può essere:
- una rendita immediata vitalizia costante che viene corrisposta fino alla data del decesso del beneficiario
- una rendita immediata costante certa per "n" anni: in caso di premorienza del beneficiario, la rendita viene corrisposta, fino alla scadenza, ad altra persona designata in contratto o agli eredi; di contro, in caso di sopravvivenza del beneficiario alla data di scadenza, quest’ultimo conserva il diritto alla corresponsione della rendita vita natural durante
- una rendita immediata temporanea: l’impegno dell’assicuratore si estingue automaticamente alla scadenza prefissata ovvero all’atto del decesso del beneficiario se antecedente
- una rendita immediata vitalizia reversibile (o su due teste): la rendita è corrisposta al beneficiario fino alla data del decesso per poi continuare a favore del titolare della reversibilità nella percentuale convenuta
- una rendita immediata indicizzata o rivalutabile: quella indicizzata è legata all’andamento dell’inflazione mentre l’altra, essendo collegata ad un fondo a gestione separata, si rivaluta annualmente sulla base del rendimento del fondo; anche questi tipi di rendita possono essere vitalizie, certe per "n" anni, reversibili.
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