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22 Novembre 2008 - S. Cecilia
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Contratti Polizze vita, istruzioni utili

Vediamo insieme cosa fare per :

 

  • Recedere il contratto 

L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto medesimo.

 

Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (art.111 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).

 

Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono evidenziate nella nota informativa e nel contratto di assicurazione. Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione.

 

Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa entro trenta giorni dalla notifica del recesso. Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nel contratto (art.32 circolare n. 551 del 1° marzo 2005).

 

Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).

 

 

  • Revocare la proposta 

La revoca della proposta interrompe la formazione del contratto di assicurazione.

 

Il diritto di revocare la proposta è esercitabile dal contraente fino al momento in cui lo stesso non è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dell’impresa (art.112 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).

 

Le modalità di esercizio della revoca sono regolamentate nella nota informativa. Generalmente il contraente deve chiedere la revoca della proposta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione.

 

Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa entro trenta giorni dalla notifica della revoca. Dal rimborso sono escluse le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta (art.32 circolare n. 551 del 1° marzo 2005).

 

Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).

 

  • Riscattare, ridurre o riattivare un contratto 

Il riscatto è regolato dalle condizioni contrattuali e consiste nell’interruzione anticipata del rapporto assicurativo da parte del contraente e nella corresponsione di un capitale da parte dell’impresa di assicurazione.

Generalmente, per i contratti a premio annuo, il riscatto è consentito dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, mentre per quelli a premio unico il riscatto può essere richiesto dopo un anno dalla decorrenza del contratto. In alcuni casi è consentita la possibilità di chiedere riscatti parziali.

I criteri per la determinazione del valore di riscatto sono indicati nelle condizioni di polizza. Il contraente può inoltre chiedere la quantificazione del valore di riscatto direttamente all’impresa la quale è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni (punto 1 della circolare ISVAP n. 403 del 16 marzo 2000).

È opportuno prestare attenzione al fatto che il valore di riscatto può essere inferiore ai premi pagati od addirittura pari a zero se le annualità di premio pagate non raggiungono, in base alle condizioni contrattuali, il numero sufficiente per avere diritto al riscatto.

 

La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale (rendita) assicurato, ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto.

Generalmente la riduzione è consentita dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio.

 

La riattivazione è la facoltà del contraente di riprendere il versamento dei premi annui a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

I termini per l’esercizio di tale facoltà sono indicati nelle condizioni contrattuali.

La riattivazione avviene di norma mediante il versamento delle rate di premio non pagate maggiorate di interessi.

 

Fonte: www.isvap.it

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