
Un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc Auto per un ulteriore veicolo acquistato della medesima tipologia (automobile con automobile, motorino con motorino), anche di proprietà di un familiare convivente, ha diritto all’assegnazione della classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio sul veicolo già assicurato.
L’attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di interruzione dell’uso del veicolo. In caso di sinistro l’impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all’automobilista la classe di merito fino a quando non sarà accertata l’effettiva responsabilità. Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità principale, si prevede il computo pro quota in relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe.
Le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli automobilisti, in ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità.
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