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7 Gennaio 2009 - S. Raimondo
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Il fondo di garanzia vittime della strada

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Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge n. 990 del 1969, è gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da

·    veicoli o natanti non identificati per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona

·    veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente)

·    veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose

·    veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:

d – bis) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis);
d – ter) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter).

Nei sinistri di cui all'art. 283 lett. b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.

L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro ( € 774.685,35 per i sinistri accaduti successivamente al 1° maggio 1993).

L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria.

La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provvedimento n. 2496 del 28/12/2006).

Link consigliato
Consap - Fondo di garanzia vittime della strada: elenchi imprese

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