
Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate, al veicolo e/o lesioni non gravi al conducente per responsabilità in tutto o in parte a questi imputabile, il danneggiato deve rivolgersi direttamente al proprio assicuratore che è tenuto a risarcire il danno.
Denunciare un sinistro Vi è l'obbligo di informare per iscritto il proprio assicuratore nel caso si sia subito o provocato un incidente stradale. A tal proposito la compilazione del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) e la consegna al proprio assicuratore rappresenta l’adempimento di tale obbligo. È quindi interesse dell’assicurato informare la compagnia assicuratrice anche nel caso si ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa). In base al contratto rc auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, in caso di sinistro non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.
Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche solo per concorso di colpa ovvero semplicemente accantoni, come impone la legge, una somma per far fronte all'eventuale futuro risarcimento di un danno, in caso di tariffa bonus-malus scatta automaticamente, alla prima scadenza annua successiva, il malus con conseguente maggiorazione del premio. Se il danno che aveva fatto scattare il "malus" non verrà poi risarcito ed il sinistro sarà eliminato come "senza seguito", l'assicuratore deve prevedere nelle condizioni le modalità per il rimborso del maggior premio pagato, riattribuire la corretta classe di merito e inviare al domicilio del contraente l'attestato rettificato, anche se questi nel frattempo ha cambiato compagnia. In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione del contratto in corso.
Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro Qualora previsto, è possibile conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dal proprio assicuratore: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l'assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto. Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di disdetta e passaggio ad altra compagnia. Tale facoltà può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità: consente, infatti, di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.
L’assicuratore dovrà fornire le seguenti informazioni, o direttamente se richiesto o , unitamente all'attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, oppure attraverso l'agente o punto vendita che gestisce il contratto o tramite il call center della compagnia:
- sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto
- numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte;
Modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell'agente/ punto vendita/call center, l'ammontare dell'importo liquidato:
Stanza di compensazione c/o CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it - Tel: 06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 - E-mail per il pubblico: rimborsistanza@consap.it)
La Stanza di compensazione fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso.
Link consigliato
Consap - guida al rimborso del sinistro
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