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8 Gennaio 2009 - S. Severino
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Assicurazioni
Il contratto di assicurazione
Come leggere il contratto

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La cosa più importante da fare è verificare che dietro i termini tecnici utilizzati nel contratto per descrivere situazioni, eventi, ecc., ci siano le condizioni più vicine alle nostre esigenze. Spesso ciò non è facile poiché ciascuna compagnia personalizza il contenuto delle definizioni utilizzate nel contratto rendendo poco chiara l’estensione della copertura.

Forma del contratto

Il contratto di assicurazione non richiede una particolare forma e non rientra tra gli atti che devono essere fatti per iscritto sotto pena di nullità. Ciò nonostante l’art. 1888 c.c., prescrive però, sebbene solo ai fini della prova, l’esigenza di un atto scritto chiamato polizza

Decorrenza e durata

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto, a patto che sia stato pagato il premio, o dalle ore 24 del primo giorno descritto nel contratto, se successivo alla data della sua conclusione , e, sempre a patto che sia stato pagato il premio, alle ore 24 dell’ultimo giorno di durata stabilita nel contratto stesso.

Contratti poliennali

In caso di durata poliennale, l’assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza alcun onere e con preavviso di 60 giorni. Tale facoltà è stata introdotta con decreto legislativo numero 7 del 31 gennaio 2007, convertito nella legge numero 40  del 2 aprile 2007. Questa prevede la possibilità di dare la disdetta di un contratto poliennale, se stipulato prima dell'entrata in vigore della legge, dopo almeno tre annualità incassate dalle compagnie e quindi per la scadenza della quarta.

Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Regola proporzionale
Il principio fondamentale nelle polizze "danni" è  quello per il quale il valore  delle cose assicurate dichiarato in contratto deve corrispondere costantemente al valore delle cose garantite. Nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza, l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro. Per capire il funzionamento della regola proporzionale rimandiamo ad un link alla fine del capitolo.

Le Norme Comuni (o Condizioni Generali di Assicurazione) sono generalmente pressoché identiche per quasi tutti i tipi di polizza. Esse fanno riferimento ad alcuni articoli del Codice Civile, fissando alcuni limiti all’operatività della garanzia, nonché ad altre norme che, seppure non espressamente richiamate, prevedono il rinvio a quelle previste dal Codice Civile (vedasi la sezione "Legislazione"). E’ quindi opportuno che gli aspetti salienti in grado di avere ripercussioni sull’operatività della garanzia e sulla vita del contratto siano attentamente approfonditi.

Le Norme che regolano la garanzia prestata dalla polizza definiscono esattamente il livello di  impegno della Compagnia in caso di sinistro, contemplando, nel contempo, i vari rischi esclusi; questi ultimi possono essere di volta in volta, con applicazione di sovrappremi, essere ricompresi in garanzia. E’ pertanto opportuno un attento esame di tutte queste condizioni nel loro insieme al fine di avere certezza che la copertura che si sta per sottoscrivere soddisfi le esigenze per le quali la stessa si stipula.

E’ utile ricordare che nel caso in cui il contratto assicurativo contenga clausole contrastanti, cosiddette "Clausole dubbie", queste vengono interpretate (art. 1370 c.c.) in senso più favorevole all’ assicurato; inoltre, le clausole particolari prevalgono sempre su quelle generali.

Tema correlato
La legislazione assicurativa

Link consigliato

Ania - Regola proporzionale nei contratti di assicurazione 

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