
La garanzia è finalizzata alla copertura di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea. Un simile evento che produca quindi la morte o lesioni invalidanti, fa scattare l’operatività della garanzia che si concretizza, in quest’ultimo caso, nella determinazione del grado di invalidità dopo che sia intervenuta la guarigione clinica.
Il grado di invalidità permanente viene quantificato sulla base di apposite tabelle, in una percentuale da applicarsi sulla somma assicurata per il relativo rischio. Il risultato che si ottiene costituisce l’entità dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore. Normalmente le tabelle di riferimento sono due: la prima relativa alle assicurazioni private, la seconda prevista dalla Legge degli Infortuni sul lavoro (DPR 30 giugno 1965 n.1124), conosciuta come tabella Inail.
In caso di morte, intervenuta anche in fase successiva ad una eventuale corresponsione di indennizzo per invalidità permanente, e sempreché il decesso si sia verificato entro due anni dall’infortunio e ne sia comunque la diretta conseguenza, l’assicuratore è tenuto a liquidare l’intero capitale garantito, dal quale provvederà a detrarre quanto eventualmente anticipato per invalidità.
In presenza della garanzia per inabilità temporanea, indipendentemente dai postumi dell’infortunio, l’assicuratore è obbligato a corrispondere all’assicurato una indennità per ogni giorno di inabilità documentata da certificazione medica nei termini e limiti previsti dal contratto. La polizza opera analogamente per quanto attiene sia la diaria da ricovero da infortunio che il rimborso delle spese mediche.
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