
Il mercato assicurativo offre una vasta gamma di prodotti finalizzati alla copertura assicurativa del rischio infortuni. Ciascuna polizza prevede generalmente:
- una serie di esclusioni (infortuni conseguenti ad eventi non rientranti in garanzia)
- l’applicazione di tabella specifica per la determinazione del grado di invalidità (espressamente riportata) o eventualmente l’applicazione della tabella Inail (DPR. 30 giugno 1965, n.1124). Quest’ultima è sicuramente più vantaggiosa
- la previsione di applicazione di aliquote diverse del grado di invalidità a seconda che l’arto interessato dall’infortunio sia destro (più elevate) o sinistro. Il mancino deve quindi far contrattualizzare la sua condizione al fine di rendere invertite le predette percentuali.
- l’applicazione di franchigie sia sull’invalidità permanente che sull’inabilità temporanea
- un ridotto indennizzo nel caso in cui l’attività effettivamente svolta dall’assicurato sia considerata dall’assicuratore più grave di quella dichiarata (in tal caso la polizza deve prevedere una classificazione dettagliata delle attività)
- la clausola di arbitrato
- i limiti territoriali della copertura in presenza della garanzia per inabilità temporanea
Alla luce di tutto quanto precede, prima della stipulazione della polizza è necessaria un’approfondita analisi dei patti contrattuali per verificarne la esatta corrispondenza alle specifiche necessità e quindi informare l’assicuratore.
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