
I comportamenti umani, anche se improntati al principio del buon padre di famiglia, non sono immuni dalla possibilità di procurare danni a terzi. Un attimo di disattenzione personale o dei propri familiari può infatti essere causa di danni, anche di notevole entità, che obbligano colui che li ha procurati a dover provvedere al relativo risarcimento.
La casistica dei danni procurabili a terzi è talmente ampia che non basterebbe un intero trattato ad evidenziarli: i più immediatamente ravvisabili potrebbero comunque essere quelli che possono derivare dall’aver lasciato un rubinetto dell’acqua aperto, acqua che infiltrandosi nel pavimento penetri nei locali sottostanti occupati da terzi; la caduta rovinosa di un oggetto su persone o cose sottostanti; un animale domestico che, pur non assalendo persone, possa farle cadere; calciare erroneamente un pallone che si infrange contro il vetro di una finestra altrui, utilizzare un velocipede ed investire qualcuno.
Basta pensare un poco e si potranno scoprire infinite altre circostanze involontarie in cui possono essere procurati danni a terzi!
La garanzia può essere estesa (qualora già non lo fosse) alla responsabilità civile derivante dalla proprietà delle mura della casa per i danni che le stesse o gli impianti fissi ad essi destinati possono provocare ai terzi (rottura di un tubo dell’acqua di esclusiva proprietà o quota parte di competenza del danno per quello di proprietà comune nell’ambito di un condominio).
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