Per semplificare la vendita delle case popolari e valorizzare il patrimonio immobiliare degli istituti autonomi, sono in vigore delle norme che snelliscono le procedure d’acquisto. Ecco cosa prevedono
-
il prezzo di vendita delle case è determinato in proporzione al canone dovuto e calcolato ai sensi delle leggi regionali in vigore, oppure, dove non ancora approvate, ai sensi della legge numero 513 dell’8 agosto 1977. Il comune di Roma per esempio, nel 2007 ha messo in vendita delle case popolari e ne ha stabilito il prezzo moltiplicando il valore della rendita catastale per il moltiplicatore minimo uguale a 100
-
per le unità a uso residenziale è riconosciuto l’esercizio del diritto di opzione all’acquisto sia all’assegnatario che al proprio coniuge, se hanno la comunione dei beni. In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario, subentrano nel diritto all’acquisto, con facoltà di rinuncia, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio a patto che la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi
-
il ricavato delle vendite è destinato alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno. In Emilia Romagna per esempio, la Regione, dopo aver valutato le esigenze abitative dei residenti, indica il tipo di alloggi da realizzare e le procedure amministrative e finanziarie da seguire per portare a termine gli interventi edilizi
-
per consentire la corretta realizzazione dei programmi regionali per l’edilizia residenziale pubblica, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare ad altre società immobiliari, con esperienza nel settore, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione e alla vendita dei singoli beni immobili
|