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8 Gennaio 2009 - S. Severino
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L'acquisto della casa
La vendita delle case degli Enti

Gli Enti previdenziali hanno ripreso la vendita delle loro proprietà immobiliari; di conseguenza ci sono delle novità per gli attuali locatari, sia riguardo la vendita degli immobili, sia riguardo i rinnovi dei contratti di locazione.

Ecco alcune informazioni utili per chi è interessato all’acquisto

  • il prezzo di vendita è determinato dal valore di mercato dell’appartamento come se fosse libero e scontato del 30%. Il valore di mercato è calcolato in base alla zona dove è posizionato lo stabile, alle caratteristiche di costruzione e al grado di manutenzione. Oltre al prezzo del singolo alloggio, l’Ente deve comunicare anche un’offerta di vendita in blocco dell’intero edificio. Il prezzo dell’offerta in blocco è pari alla somma del valore di mercato dei singoli appartamenti già scontati del 30%, più un ulteriore sconto che varia dal 10% al 15% secondo il numero degli abitazioni dello stabile. Inoltre una sentenza della seconda sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di molti inquilini che, ricevuta in ritardo rispetto ad altri l’offerta di acquisto da parte dell’ente, si erano visti aumentare i prezzi anche del 40%. La sentenza richiama quanto disposto dalla legge numero 410 del 2001, vale a dire il diritto di acquistare ai prezzi in vigore al momento in cui si è manifestata tale volontà

  • Con il decreto legge numero 41 del 2004, il governo ha stabilito che agli inquilini che hanno manifestato la volontà di acquistare le case degli enti nel periodo compreso tra il 25 settembre ed il 31 ottobre 2001 viene applicato un prezzo di vendita basato sui valori di mercato in vigore nel suddetto periodo. Per chi ha già acquistato, sono previsti dei rimborsi per la quota in eccesso già sborsata

  • Per coloro che sono interessati all’acquisto, la legge prevede un mutuo a tasso agevolato a seconda del reddito, dell’età e della condizione lavorativa. Il mutuo agevolato è un mutuo a tasso fisso per tutta la durata, con un tasso pari al rendimento medio dei titoli di stato aumentato dello 0,50 (in soldoni un tasso pari al 5,746%)

  • Chi non intende acquistare ha diritto al rinnovo del contratto per altri nove anni dalla scadenza dello stesso, se il reddito familiare lordo complessivo è inferiore a 19 mila euro, in presenza di un ultrasessantacinquenne o un disabile il limite sale a 22 mila euro (articolo 3 della legge numero 410 del 2001); in tutti gli altri casi, il rinnovo può essere fatto solo per altri tre anni.

Link consigliato
Parlamento italiano - decreto legge 41/2004





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