Con la Riforma fiscale del 2003, l’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) viene sostituita dall‘Ire (Imposta sul Reddito). Nei casi di immobili dati in affitto, l’Ire si applica sul canone di locazione anziché sulla rendita catastale, anche quando il canone non è stato effettivamente percepito. Non devono invece essere dichiarati i canoni non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.
L’ammontare del canone indicato in dichiarazione non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. Il canone va dichiarato da tutti i comproprietari anche nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo di essi. Per il calcolo del canone vanno distinti i casi degli immobili concessi in affitto ad equo canone, in libero mercato, o situati in comuni ad alta densità abitativa ( e concessi in affitto a canone convenzionale).
Come si calcola il reddito degli immobili in affitto convenzionale Nelle locazioni in genere il reddito imponibile ai fini IRPEF da dichiarare è pari all'85% del canone effettivo; se ad esempio il canone annuo è di 6.000 euro si scomputa il 15% (Euro 900) e si dichiarano 5.100 euro.
Con i contratti agevolati spetta un’ulteriore riduzione dell'imponibile pari al 30% di 5.100 euro (cioè 1.530 euro) e quindi il reddito da dichiarare ammonta a 3.570 euro.
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