L'usufrutto e' il diritto al godimento della cosa altrui con l'obbligo del rispetto della destinazione economica (art. 981 c.c.). L'usufruttuario, ossia colui il quale gode il bene, può usarlo e trarne tutte le utilità alla stregua del proprietario, che in quanto privato del godimento viene definito nudo proprietario. L'unico limite posto a carico dell'usufruttuario e' dato dal rispetto della destinazione economica o d'uso, non potrà cioè operare delle trasformazioni del bene goduto per cui, ad esempio, se oggetto dell'usufrutto e' un appartamento, potrà abitarlo o darlo in locazione ma non trasformarlo in negozio. I poteri dell'usufruttuario sono notevoli: ha il possesso della cosa; può darla in locazione; può cedere il proprio diritto ad altri se ciò non e' vietato nel titolo costitutivo; ha l'uso ed il godimento del bene e fa propri i frutti; ha diritto ad una indennità per i miglioramenti fatti. Sono a carico dell'usufruttuario le imposte e gli oneri fiscali, nonché tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria del bene. Per le spese straordinarie e' generalmente tenuto il proprietario. L'usufrutto si estingue generalmente con la morte dell'usufruttuario (può essere però pattuito diversamente), per prescrizione a seguito di non uso protratto per venti anni, per il totale perimento della cosa su cui e' costituito, per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona.
|