L’assemblea di condominio è l’organo rappresentativo degli interessi dei condomini attraverso il quale vengono prese le decisioni sulla gestione delle parti comuni. Essa viene convocata annualmente in via ordinaria dall’amministratore e in via straordinaria quando lo si ritenga opportuno, dall’amministratore, anche su richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. L’avviso di convocazione deve essere notificato, di solito tramite raccomandata, a tutti i condomini entro cinque giorni dalla data fissata per la riunione e deve riportare l’ordine del giorno, vale a dire gli argomenti che saranno discussi durante l’assemblea.
Tuttavia la sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite, n. 4806 del 7 marzo 2005, ha stabilito che la mancata convocazione di un condomino non comporta la nullità della delibera assembleare ma solo la sua annullabilità. Se questa non viene impugnata nel termine di trenta giorni, è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
L’assemblea in prima convocazione è valida se rappresenta i 2/3 del valore dell’intero edificio e i 2/3 dei condomini. Se non si raggiunge tale rappresentanza si passa ad una seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello della prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei condomini che possiedono almeno 1/3 del valore dell’edificio. Il condomino che non può partecipare all’assemblea può farsi rappresentare rilasciando una delega firmata ad altro condomino, all’amministratore od anche ad una persona estranea al condominio.
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