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Il condominio |
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Il condominio nasce quando in uno stesso edificio ci sono almeno 3 condomini. Ogni condomino ha la proprietà esclusiva del proprio appartamento e la comproprietà delle parti comuni quali il terreno su cui si erge l’edificio, il tetto, le scale, il portone d’ingresso, il cortile, l’androne, le fondamenta, i muri maestri, l’ascensore, gli impianti vari. Ciascun condomino può fare uso della cosa comune rispettandone la giusta destinazione e considerando il diritto degli altri sul suo utilizzo.
La legge prevede che almeno una volta l’anno tutti i condomini si riuniscano in assemblea. Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea condominiale deve obbligatoriamente nominare un amministratore; quando sono più di dieci deve essere fatto un regolamento di condominio.
E’ possibile sciogliere il condominio se lo stabile si può dividere in parti distinte che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, in questo caso i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con l’approvazione di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, oppure può essere disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.
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