Per la nomina dell'amministratore, indispensabile per gli edifici con più di 4 comproprietari, è sempre necessaria una delibera dell'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, non inferiore a 1/3 degli inquilini, e almeno la metà del valore dell'edificio. La richiesta di convocazione dell'assemblea per la nomina dell'amministratore può pervenire su iniziativa di un qualunque condomino, se proprietario.
La durata dell'ufficio è di 1 anno, modificabile attraverso delibera condominiale. L'amministratore può essere revocato dal suo incarico in ogni momento con la maggioranza prevista per la sua nomina.
All'amministratore la normativa riconosce le seguenti attribuzioni:
- esegue le deliberazioni dell'assemblea di condominio, le registra;
- fa rispettare il Regolamento di condominio.
- riscuote i contributi ed eroga le spese necessarie alla ordinaria amministrazione
- è responsabile della sua attività e presenta il rendiconto della sua gestione a fine anno.
Link consigliato Confedilizia - "Principi deontologici dell’amministratore di condominio"
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