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8 Gennaio 2009 - S. Severino
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Sicurezza
Il riscaldamento autonomo

Un impianto autonomo sicuro ed efficiente necessita di una manutenzione costante secondo le prescrizioni di legge. Le operazioni di conservazione dell'impianto possono essere così riassunte:

  • prova di tenuta dell'impianto a gas;
  • pulizia dello scambiatore acqua-fumi lato fumi, dei bruciatore, della fiammella pilota, dell'estrattore;
  • verifica della pompa;
  • verifica e registrazione degli elementi di regolazione e di accensione;
  • verifica della portata termica e della combustione della caldaia ed eventuale regolazione dell'efficienza dello scambiatore relativo all'acqua ed eventuale pulizia;
  • verifica degli anodi e degli accessori forniti dalla casa costruttrice per gli apparecchi ad accumulo;
  • verifica del tiraggio del canale fumi (canna fumaria) a caldaia accesa; 
  • controllo dei dispositivo di sicurezza quali termostati, pressostati, termocoppie, dispositivo antiriflusso dei gas combusti, ecc.;
  • verifica della combustione, della tenuta dei minimi e del raccordo flessibile dei fornelli della cucina e controllo del funzionamento dell'eventuale forno a gas e del termostato;
  • verifica dell'esistenza delle aperture di aerazione.


I controlli sugli impianti devono essere effettuati periodicamente. Il decreto del Presidente della Repubblica numero 412 e le variazioni del Codice dell’energia hanno definito i tempi minimi della manutenzione che variano in base alla potenza delle caldaie e all’anzianità dell’impianto. Ecco di seguito le scadenze da rispettare:

  • caldaie di potenza inferiore a 35kw e di anzianità superiore a 8 anni devono essere controllate almento ogni quattro anni,
  • gli scaldabagni a fiamma aperta e le caldaie di potenza inferiore a 35kw e di anzianità superiore a 8 anni devono essere invece controllate ogni due anni
  • caldaie di potenza da 35kw a 350kw devono essere controllate ogni anno, così come quella delle caldaie di potenza uguale o maggiore a 350kw, che devono avere un controllo anche alla metà del periodo di riscaldamento
  • resta infine l’obbligo di sostituire entro 300 giorni gli impianti non a norma.



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