In caso di danni durante la vacanza, il turista deve documentare eventuali reclami con foto, filmati, dichiarazioni dei responsabili degli alberghi. Al rientro, le contestazioni devono essere spedite ad agenzia di viaggio o tour operator in forma scritta con raccomandata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.
Secondo una sentenza del Giudice di Pace protestare per iscritto entro 10 giorni non è un obbligo ma soltanto una facoltà che può non essere esercitata se già c’è stato un primo reclamo durante il viaggio o il soggiorno.
In caso di problemi con il venditore o l’organizzatore del viaggio, il turista può rivolgersi ad un’associazione di consumatori, che poi contatta l’agenzia di viaggio con l’obiettivo di raggiungere una conciliazione.
Se non è possibile un accordo, il viaggiatore, attraverso l’associazione dei consumatori a cui si è rivolto, predispone una domanda per accedere al giudizio di un arbitro o di commissioni di conciliazione delle Camere di commercio. Sono questi organi che emettono la proposta definitiva di transazione.
Inoltre, per qualsiasi contenzioso il consumatore può fare riferimento al Codice del Consumo, che riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme relative alla disciplina del consumo.
Link consigliati
Fiavet – Le regole d’oro dei turisti (in pdf)
Aduc – modello di richiesta rimborso danni
|