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9 Gennaio 2009 - S. Alessia
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I diritti del Passeggero

Operativa dal 17 febbraio 2005 la nuova Carta dei Diritti del Passeggero, è in vigore in tutti i paesi della Comunità Europea. Di seguito riportiamo i punti principali:


 
Prenotazione del biglietto
Acquisto del biglietto
Overbooking
Viaggio tutto compreso
Responsabilità per i bagagli
Responsabilità in caso di incidente

Prenotazione del biglietto
Effettuabile nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie e filiali di compagnie aeree o via internet, la prenotazione del biglietto dà comunque diritto a ricevere tutte le informazioni inerenti al viaggio.
Più precisamente si trovano indicazioni su

  • orari dei voli e tariffe con relative regole
  • modalità di assistenza per i disabili e per i minori non accompagnati
  • quale vettore aereo fornisce effettivamente il servizio a prescindere dal vettore indicato sul biglietti
  • i cambi di aeromobile durante il viaggio e gli scali previsti
  • i trasferimenti tra aeroporti durante il viaggio

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Acquisto del biglietto
Il perfezionamento di un contratto con un’agenzia di viaggi o con una compagnia aerea, si ha con l’acquisto del biglietto. In quel momento il passeggero ha diritto ad essere informato su tutte le norme che regolano il volo. Qualora si acquisti un biglietto elettronico, (mediante pagamento con carta di credito e successivo ritiro della carta d’imbarco direttamente all’accesso in aereo), il passeggero ha comunque diritto di ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta del viaggio.
Quest’ultima dovrà contenere tutte le norme che regolano il volo e tutte le medesime informazioni che si trovano su un biglietto tradizionale.

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Overbooking
L’overbooking, la vendita da parte delle compagnie aeree di un numero di biglietti superiore al numero effettivo dei posti, da diritto, in caso di negato imbarco, ad un trattamento equo e un adeguato risarcimento. La Carta dei diritti del passeggero, assieme al regolamento comunitario (numero 259 del 1991) stabilisce che la compagnia aerea deve offrire al passeggero la scelta tra le seguenti opzioni 

  • rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
  • il primo volo alternativo possibile fino alla destinazione finale
  • un volo alternativo a una data successiva, a scelta del passeggero

La compagnia aerea deve inoltre pagare un risarcimento minimo in contanti.

La compagnia inoltre deve offrire gratuitamente ai passeggeri

  • una telefonata e/o un messaggio via telex o fax al luogo di destinazione
  • pasti e rinfreschi in funzione della durata dell'attesa
  • la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari uno o più pernottamenti
  • il trasporto alla destinazione originaria se il passeggero opta per un volo che atterra in un altro aeroporto

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Viaggio tutto compreso
Con questa definizione si intende quel tipo di "pacchetto" nel quale rientrano: volo aereo, alloggio ed altri servizi. In questo tipo di contratti, se stipulati nell’ambito dell’Unione Europea, il passeggero ha diritto di

  • ricevere il prospetto pubblicitario che deve, tra l'altro, indicare in maniera chiara e precisa la destinazione, l'itinerario e i mezzi di trasporto previsti
  • l'informazione contenuta nel prospetto è vincolante per l'organizzatore
  • prima della partenza l'organizzatore deve fornire per iscritto gli orari, le località di sosta intermedia e le coincidenze
  • il cliente ha il diritto di trasferire la propria prenotazione ad un'altra persona
  • il prezzo stipulato nel contratto non può essere modificato a meno che le condizioni non ne prevedano espressamente la possibilità
  • l'organizzatore è responsabile di qualsiasi inadempimento contrattuale: quindi per gli eventuali problemi legati al volo nell'ambito di un viaggio o di una vacanza "tutto compreso" il cliente si rivolge direttamente all'organizzatore, che agirà per conto del passeggero nelle trattative con la compagnia aerea.

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Responsabilità per i bagagli
In caso di smarrimento o danneggiamento dei bagagli, il passeggero ha diritto al risarcimento che varia a seconda si tratti di trasporti internazionali e nazionali. La contestazione relativa allo smarrimento o al danneggiamento dei bagagli, deve essere scritta ed immediata all’atto della riconsegna dei bagagli. In seguito il reclamo alla compagnia aerea deve avvenire

  • nei Trasporti Internazionali, entro 7 giorni dalla contestazione per i casi di danneggiamento ed entro 21 giorni per i casi di smarrimento
  • nei Trasporti Nazionali, entro 3 giorni per i casi di danneggiamento ed entro 14 giorni per i casi di smarrimento

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Responsabilità in caso di incidente
I passeggeri che viaggiano con una compagnia dell'Unione europea hanno diritto al risarcimento totale in caso di incidente, a prescindere dal luogo dove esso avviene, nonché agli acconti eventualmente necessari per far fronte alle necessità economiche immediate.

La responsabilità delle compagnie dell'Unione europea per il danno subito da un passeggero in caso di morte, ferimento o altre lesioni personali è illimitata. In altre parole le possibili richieste di risarcimento non sono soggette a massimali.
Entro 15 giorni dall'individuazione del beneficiario, la compagnia aerea versa a titolo di acconto le somme necessarie per far fronte alle prime necessità economiche. In caso di morte, le somme versate a titolo di acconto non possono essere inferiori a 15.000 Special Drawing Rights (unità monetaria internazionale), ossia circa 20.000 euro per passeggero.

Per facilitare la rapida soluzione di contenziosi di entità limitata, fino a 100.000 Special Drawing Rights (circa 130.000 euro), le compagnie aeree possono essere esonerate (del tutto o in parte) dalla loro responsabilità soltanto se il danno è stato causato (interamente o in parte) dalla negligenza del passeggero ferito o deceduto.

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