Nei casi di vacanze rovinate dal maltempo, le agenzie di viaggio e i tour operator si tirano fuori dalla responsabilità perché il mancato godimento delle vacanze è imputabile a danni provocati da calamità naturali.
In realtà l’Aduc informa che anche se a valere è il regolamento contrattuale specifico, esistono dei principi di riferimenti validi per tutti, i quali recitano che danni di questo genere devono essere ripartiti tra tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione ed al consumo del viaggio. Se il consumatore non può richiedere un rimborso totale, anche chi vende il servizio non può richiedere il pagamento di servizi non goduti o penali esose per il mancato pagamento. Il giusto compromesso può essere il pagamento di una penale del 30%.
Nel caso in cui gli operatori rifiutassero questa regola, bisogna inviare loro una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dall’interruzione del viaggio o dalla mancata partenza. Se entro 15 giorni non si ha risposta ci si può rivolgere al giudice di Pace.
Link consigliato Aduc - il modulo per la richiesta di danni |