Entro 60 giorni dalla contestazione della violazione del codice stradale, o dalla notifica del relativo verbale di accertamento, il trasgressore può fare ricorso al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione, presso i Vigili urbani o la Polizia stradale. Oppure al Giudice di Pace, preferibilmente presso la cancelleria, entro 30 giorni. Tuttavia una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che anche per ricorrere al giudice di pace il termine è 60 giorni.
Il ricorso va redatto in carta semplice e può essere proposto quando:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della violazione
- manca l'indicazione dell'agente accertatore
- manca l'indicazione della norma infranta
- la notifica è fuori termine, ovvero dopo 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione
Sono disponibili online i moduli per il ricorso.
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