Nel fare la spesa è buona abitudine prestare attenzione all’etichetta dei prodotti alimentari che acquistiamo. L’etichetta ci consente di ottenere informazioni importanti sulle caratteristiche, la qualità e gli ingredienti dei prodotti. Tra le più importanti che la legge stabilisce ricordiamo
- la denominazione di vendita
- l’elenco degli ingredienti
- la data di scadenza (attendibile solo se il prodotto è conservato in modo corretto)
- il nome e l’indirizzo del produttore o confezionatore
- il quantitativo netto
- l’elenco degli additivi
- le sostanze aromatizzanti
- le modalità di conservazione e di utilizzazione
- il luogo d’origine
Il decreto legislativo numero 181 del 2003 stabilisce che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione del prodotto devono assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Non devono indurre l'acquirente a comprendere erroneamente le caratteristiche del prodotto alimentare soprattutto in merito alla natura, identità, qualità, composizione, conservazione origine e fabbricazione, né devono evocare proprietà o effetti che il prodotto non possiede come per esempio proprietà curative che sono prerogativa di alcuni prodotti aventi caratteristiche particolari.
Inoltre con la circolare del Ministro delle Attività Produttive numero 168 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2004 vengono rese note alcune novità in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. I prodotti interessati dal provvedimento sono molti, si va dalla chiarificazione di come utilizzare il termine "Integrale" nell'etichettatura dei prodotti da forno, all’ uso dei termini "All'aceto", "Con aceto" e simili; dalla vendita dei prodotti congelati all’ utilizzazione delle uova fresche. Inoltre vengono chiariti modalità di vendita e etichettatura dei prodotti artigianali, delle paste speciali, delle bevande di fantasia al gusto di frutta, delle carni, degli oli di oliva, dei preparati per brodo e condimento e dei formaggi freschi a pasta filata.
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