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10 Gennaio 2009 - S. Aldo
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Le clausole vessatorie nei contratti di credito al consumo

Riportiamo di seguito le clausole vessatorie nei contratti di credito al consumo, secondo le indicazioni della Camera di commercio di Milano.

 

 

  • Le condizioni di contratto non devono essere generiche. Data la diversità delle operazioni si tende a generalizzare le condizioni di contratto: una disciplina introduttiva, una specifica per i diversi tipi di rapporto e alcune disposizioni finali comuni. Questo è fonte di poca chiarezza.

  • Offerente e Proponente. Proponente è il consumatore che intende stipulare un contratto di finanziamento, personale o finalizzato; l’offerente è il finanziatore.

 

  • Diritto di revoca. E’ vessatoria la clausola che sostiene che una volta effettuata l’erogazione il consumatore non possa più revocare la domanda. Il rapporto contrattuale deve essere vincolante per entrambe le parti.

 

  • Diritto di modifica. Spetta solo al finanziatore. Sono però vessatorie quelle clausole che non dichiarano espressamente i motivi che potrebbero indurre il professionista alla modifica unilaterale del contratto. Ma se le variazioni riguardano le condizioni economiche e sono sfavorevoli al cliente, questo avrà diritto a recedere dal contratto entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

 

  • Clausole di modifica. Devono essere riportate tra le disposizioni generali di contratto. E’ necessario renderle facilmente visibili.

 

  • Soluzioni/conclusione del contratto. E’ vessatorio che la domanda si concluda con l’erogazione totale/parziale unitamente all’accettazione o che si concluda il contratto mediante erogazione del finanziamento entro un determinato periodo dalla presentazione della domanda facendo sì che all’erogazione equivalga l’accettazione. Il contratto si deve considerare concluso a partire dal momento in cui il consumatore riceve l’accettazione da parte del finanziatore, mediante conferma scritta.

 

  • Principio di buona fede. Nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede, a norma dell’art. 1337 c.c.

 

  • Finanziamento finalizzato o diretto.  I professionisti, in sede di presentazione della domanda da parte del consumatore, devono far notare la differenza tra finanziamento finalizzato (al quale è associata la clausola contrattuale di autorizzazione preventiva all’erogazione al fornitore) e finanziamento direttamente alla persona che poi impiega negli acquisti a lui necessari.

 

  • Attenzione al contratto a tre (convenzionato-finanziatore-cliente). E’ vessatorio scindere il contratto di finanziamento da quello di compravendita. Il consumatore si può trovare in una situazione di svantaggio: il finanziamento può essere già stato erogato e lui quindi tenuto al suo rimborso anche se il bene acquistato non è stato mai consegnato.

 

  • Richiesta di garanzie al consumatore. È legittimo richiederle. Il garante in genere è il coniuge del consumatore. Accertarsi che nelle condizioni generali del contratto siano espresse con chiarezza le conseguenze di una firma congiunta o di una firma a titolo di fideiussione.

 

  • Foro competente. Il foro per le controversie tra professionista e consumatore deve essere quello in cui risiede il consumatore.

Per qualsiasi contenzioso il consumatore può fare riferimento al Codice del Consumo, che riunisce in un unico testo le norme relative alla disciplina del consumo.

Link consigliato
Governo- Codice del consumo (in formato pdf)


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