Per essere meno soli, per far entrare a far parte in maniera legale della propria famiglia una persona che è stata utile, vicina, per avere un erede, qualcuno a cui lasciare gli ultimi averi, un cognome, o semplicemente per dimostrare affetto, per ringraziare chi è stato negli anni, come un figlio o un nipote la soluzione potrebbe essere l’adozione di un maggiorenne.
L’adozione di un maggiorenne (Art. 291–314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio nome e creando così anche rapporti di natura successoria. Va da sé che con l’evolversi della società anche lo scopo e la natura della legge si siano evoluti. Così alla sua naturale funzione nel corso degli anni se ne sono aggiunte altre come l‘assistenza di persone anziane l’adozione di una persona maggiorenne può essere utile anche in caso di anziani che non abbiano una famiglia, di maggiorenni portatori di handicap. Nell’epoca dei divorzi e di famiglie sempre più allargate o miste, con l’adozione di un maggiorenne è possibile ricreare l’unità familiare.
Chi viene adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo. Il primo segno tangibile dell’adozione è l’assunzione del cognome. L’adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l’adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio concepito durante un matrimonio, entra quindi nell’asse ereditario sia in relazione alla quota di legittima che in relazione alle successioni legittime.
Può adottare un maggiorenne chi abbia compiuto 35 anni e che superi di almeno diciott’anni l’età della persona che si intende adottare, non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante e possono adottare sia le coppie sposate che un’unica persona. Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti siano maggiorenni e consenzienti all’adozione. Nel caso in cui si desideri adottare un maggiorenne e si abbiano figli maggiorenni ma interdetti o non in grado di prendere una decisione del genere, è il tribunale a decidere se concedere o no il consenso all’adozione nell’interesse del figlio legittimo o legittimato. Chi ha figli minorenni invece non può adottare un maggiorenne. Non fa differenza che il figlio minore sia legittimo, legittimato o naturale riconosciuto.
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