L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore privo di "un ambiente familiare idoneo" alla crescita. Possono ottenerlo sia una persona singola che una comunità di tipo familiare. A differenza di quella adottiva, la famiglia affidataria non può considerare il minore come proprio figlio. Con l'affidamento, infatti, non si modifica lo stato familiare del minore e non si creano pertanto vincoli familiari tra quest'ultimo e l'affidatario. In Italia l'affidamento familiare è disciplinato dalla Legge 184/1983, successivamente modificata dalla Legge 149/2001.
Le caratteristiche principali dell'affidamento sono: la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, la previsione di rientro nella famiglia d'origine.
Esistono due tipologie di affido: quello consensuale e quello giudiziale.
Le persone interessate ad avere in affidamento un bambino devono manifestare la loro disponibilità ai servizi sociali dell'ente locale o al servizio affidamento familiare del Comune, della Asl o della Provincia.
La famiglia affidataria si impegna: - ad accogliere presso di sé il bambino; - a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione; - a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine; - a favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.
L'affidamento può cessare quando: - viene meno la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato; - la prosecuzione dell'affido reca pregiudizio al minore decorre il tempo previsto della sua durata.
Di seguito tutte le informazioni utili sull’affidamento (come diventare affidatari, a chi rivolgersi ecc.) dal sito "Affidare", a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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