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9 Gennaio 2009 - S. Alessia
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Adozione internazionale

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo Paese, davanti alle autorità e alle leggi nazionali ed internazionali vigenti. In Italia l'adozione di minori stranieri è regolata dalla Legge 4 maggio 1983 e dalla riforma introdotta dalla Legge 476 del 1998. Al fine di semplificare e rendere più trasparente la procedura, la disciplina vigente è stata ulteriormente modificata ed integrata con il Disegno di legge "Norme in materia di adozione internazionale ed affidamento internazionale", approvato dal Consiglio dei ministri del 18 marzo 2005.

 

Ecco cosa occorre sapere nel caso si voglia procedere all’adozione di un bambino straniero

 

  • Gli unici intermediari formalmente riconosciuti sono gli Enti autorizzati. La lista degli Enti è controllata dalla Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

  • La procedura inizia con la presentazione di una "dichiarazione di idoneità" presso il Tribunale dei Minorenni di competenza nel territorio di residenza degli aspiranti genitori adottivi

  • Il giudice del tribunale per i minorenni valuta la coppia che ha fatto richiesta di adozione al fine di accertarne l’idoneità Il tribunale ha 60 giorni di tempo per espletare questo iter

  • Se idonea, la coppia deve necessariamente conferire ad uno degli Enti autorizzati l’incarico a curare la procedura di adozione nel paese di origine del bambino. Il periodo massimo di tempo entro cui la coppia deve affidare l'incarico all'ente è di quattro mesi

  • Al momento dell'arrivo del bambino in Italia, in caso di necessità, sono autorizzati ad intervenire i servizi sociali

  • Un adottato, una volta maggiorenne, ha il diritto a conoscere l'identità dei genitori naturali

  • Sono previste agevolazioni per la coppia che adotta, per esempio la detassazione del 50% delle spese sostenute per l'espletamento delle procedure

  • Riconoscimento del regime di maternità alle mamme che adottano bambini di età superiore a sei anni

Affidamento temporaneo internazionale

(Art. 16 del Disegno di legge "Norme in materia di adozione internazionale ed affidamento internazionale")

 

Coerentemente all’indirizzo espresso nella Convenzione dell’Aja, il disegno di legge di recente approvato dal Consiglio dei ministri disciplina anche l’Affidamento temporaneo internazionale.

 

Il disegno di legge definisce Affidamento temporaneo internazionale, "l'inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno".

 

Affinché questo tipo di affidamento sia possibile, i genitori o chi esercita la potestà sul minore devono aver dato il proprio consenso con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.

 

L'affidamento è possibile solo nel caso di minori provenienti da Stati con i quali siano stati stipulati accordi internazionali. Questi stessi accordi disciplinano le condizioni per l'ingresso, la permanenza ed il rimpatrio dei minori accolti in affidamento, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni internazionali.

 

Il 28 giugno 2005, inoltre, è stato firmato il Decreto che fissa le modalità di erogazione del "Fondo di sostegno delle Adozioni Internazionali" che prevede il rimborso fino al 50% delle spese non portate in deduzione.

 

Sono in via di erogazione i rimborsi per genitori adottivi che hanno un reddito complessivo fino a 29.000 euro che possono ottenere un rimborso del 50%, fino a un limite massimo di 5.000 euro, mentre se il reddito è compreso tra 29.000 e i 70.000 euro, il rimborso è del 30% fino ad un limite massimo di 3.000 euro. Il restante 50% delle spese sostenute è deducibile dalle imposte in forza di una precedente normativa ancora in vigore.

 

La legge finanziaria 2006 ha stanziato 30 milioni di euro destinati al Fondo per il triennio 2005/2007 pari a 10 milioni di euro all’anno che saranno utilizzati per i bambini entrati in Italia nel 2005, e per quelli adottati nel 2006 e 2007.

 

La Corte Costituzionale, con l’Ordinanza 347/2005 del 15 luglio ha riconosciuto l’idoneità all’adozione anche a persone single, non coniugate, perché sussistano "risorse personali e familiari per accudire un minore in stato di abbandono ed offrirgli valide opportunità di crescita in ambiente accogliente e ricco di stimoli". 

Con l’obiettivo di rilanciare e sostenere le adozioni internazionali, la legge finanziaria 2007 ha promosso il pieno funzionamento della Commissione per le Adozioni Internazionali, l’ Autorità centrale italiana per l'adozione internazionale. Inoltre per conciliare famiglia e lavoro, in caso di adozione da parte di una coppia, è stato innalzato il limite d’età dei minori per i quali si può ottenere il congedo parentale, che passa da 12 a 15 anni.


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