La legge indica in maniera tassativa i soggetti obbligati a fornire assistenza alimentare scegliendoli tra gli stretti congiunti ed ordinandoli secondo una graduatoria che tiene conto dell'intensità del vincolo che lega la persona da alimentare all'obbligato.
La persona che necessita di questo tipo di assistenza deve rispettare tale ordine e potrà rivolgere le sue richieste al parente successivo solo se dimostra che quello precedente non gode di capacità economica sufficiente.
Gli obbligati sono, nell'ordine: - il coniuge - i figli legittimi (ossia nati durante il matrimonio) o legittimati (nati cioè da genitori non sposati e unitisi in matrimonio solo successivamente)o naturali (nati da genitori non uniti in matrimonio tra loro e riconosciuti da uno o entrambi) o adottivi, ed in loro mancanza i discendenti prossimi (nipoti), anche naturali. - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (nonni) anche naturali, gli adottanti - i generi e le nuore - il suocero e la suocera - i fratelli e le sorelle germani (nati dagli stessi genitori) e unilaterali (con un solo genitore in comune) con una precedenza dei primi rispetto ai secondi.
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