Gli alimenti sono dovuti a partire dal giorno della domanda: non possono essere richieste prestazioni arretrate.
La durata, che non è predeterminata, termina: - con la morte dell'alimentando o dell'obbligato - con il venir meno dello stato di bisogno - in seguito al cambiamento della situazione economica dell'alimentante, non più in grado di soddisfare le necessità dell'alimentato.
L’importo relativo agli alimenti può essere ridotto o aumentato dal giudice se si verificano dei mutamenti nei presupposti che hanno dato luogo all’obbligo.
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