L'obbligazione alimentare ha natura: - personale: cessa con la morte di una delle parti e non è trasmissibile agli eredi. In caso di morte dell'obbligato gli alimenti dovranno essere oggetto di una nuova domanda nei confronti degli altri obbligati - incedibile ed irrinunciabile: non può cioè essere ceduta o divenire oggetto di rinuncia. Ogni accordo in tale senso (frequente soprattutto tra i coniugi in sede di separazione o divorzio), è privo di valore - impignorabile ed insequestrabile: il creditore dell'alimentando non può soddisfarsi mettendo sotto sequestro le somme alimentari nè farne oggetto di pegno - non compensabile: se l'obbligato è anche creditore dell'alimentando, sarà comunque tenuto a corrispondere gli alimenti e soltanto successivamente potrà far valere il proprio credito nei confronti dell'alimentando
E' l'obbligato a scegliere la modalità con cui adempiere all'obbligazione alimentare. Può corrispondere un assegno anticipato oppure accogliere il bisognoso, se consenziente, nella propria casa per fornirgli quanto gli occorre per le sue esigenze di vita. Questa facoltà di scelta non è però assoluta: il giudice può anche, secondo le circostanze, stabilire diversamente.
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