Dal 20 settembre 1975 a tutti coloro che si sono sposati o che si sposeranno si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Se i coniugi - dopo il matrimonio - desiderino un regime patrimoniale diverso, ossia di separazione dei beni, potranno provvedervi con atto pubblico davanti ad un notaio. La separazione dei beni può essere chiesta senza alcuna spesa al momento della celebrazione del matrimonio oppure in seguito, rivolgendosi ad un notaio (deve però sussistere il consenso di entrambi i coniugi). Il notaio provvederà a trascrivere l'intervenuta separazione dei beni a margine dell'atto di matrimonio (tale trascrizione è molto importante nei confronti dei terzi).
Se il passaggio dalla comunione alla separazione dei beni è richiesto solo da uno dei due coniugi, occorre rivolgersi al tribunale. La legge contempla diversi casi di scioglimento della comunione. |