Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile. In base all'articolo 1 della legge numero 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice abbia accertato la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste.
La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale e contenzioso.
In seguito al divorzio viene meno l'obbligo di assistenza materiale ed economica. Il tribunale tuttavia può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
In seguito al divorzio rimangono immutati i doveri verso i figli e la titolarità della potestà genitoriale, mentre il suo esercizio compete al genitore affidatario. Il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di contribuire al mantenimento dei figli e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Per questa ragione deve essere avere la possibilità di visitare periodicamente i figli e di trascorrere con loro periodi di tempo.
La sentenza di divorzio ha precise conseguenze patrimoniali e nei rapporti con i figli. Il Parlamento ha modificato l'articolo 155 del codice civile, che introduce nuove disposizioni in merito alla separazione dei genitori e l'affido dei figli.
Le "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" sono legge dall'8 febbraio 2006: tra le norme introdotte rientra anche il dovere del giudice, al momento della separazione, di garantire il "diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Qualora l’affido congiunto non corrisponda all’interesse della prole, si procedere all’affido esclusivo.
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