Il matrimonio è contemplato dalla Costituzione Italiana tra i diritti e i doveri dei cittadini. In particolare nell’articolo 29 si legge: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Poche righe più in là, all’articolo 31, si specifica che: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Quando un uomo e una donna decidono di unirsi in matrimonio possono scegliere se sposarsi in chiesa o in comune: legarsi nel vincolo del matrimonio con uno dei due riti, quello civile celebrato davanti a un ufficiale dello Stato o quello religioso, celebrato da un ministro del culto cattolico o da altri culti ammessi dallo Stato, come quello ebraico, valdese, battista, metodista episcopale.
Nella società italiana di questi anni sta rinascendo un forte desiderio di legarsi al proprio partner con il vincolo del matrimonio, sia con rito civile o religioso. La scelta della modalità è comunque libera, molto personale e relativa a ogni individuo. Qualunque rito si scelga per celebrare il matrimonio, tra quelli riconosciuti dallo Stato italiano, la legge non fa distinzione tra i coniugi che davanti alla Legge del nostro paese godono degli stessi diritti e doveri.
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