Giuridicamente la separazione consiste nell'interruzione di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e si assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di assistenza e di reciproco rispetto.
I coniugi che hanno raggiunto un accordo per la separazione possono chiedere al tribunale civile la separazione consensuale.
Se l'accordo viene a mancare, i coniugi devono contattare un avvocato che si rivolga al giudice, sempre al tribunale civile. E' questo il caso della separazione giudiziale.
Da ultimo, i coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale. E' questo il caso della separazione di fatto. Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione dei coniugi.
Oltre allo stato civile, in caso di separazione cambia anche il volume delle tasse da pagare, per esempio l’Ici sulla prima casa. Se il coniuge separato è proprietario dell’immobile che il giudice assegna all’ex coniuge, la tassa sulla casa è più leggera. Il proprietario cioè potrà avere una detrazione dell’aliquota ridotta sull’Ici dell’immobile. Lo ha stabilito in una nota, il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono i Comuni a inserire gli sgravi e le detrazioni nei regolamenti locali.
Il decreto legge numero 93 del 27 maggio 2008 stabilisce invece l'esenzione dal pagamento dell'Ici dei contribuenti separati non assegnatari della casa coniugale.
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