In occasione della gravidanza le donne hanno diritto ad usufruire di un periodo di congedo. Con riferimento al congedo di maternità è fatto divieto di adibire al lavoro le donne: - durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; si deve far riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione; - durante i 3 mesi dopo il parto. La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto, se questa scelta non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del bambino.
La legge , in un’ottica sempre più egalitaristica tra i due sessi, tutela anche i diritti del padre lavoratore. In particolare viene estesa la maternità obbligatoria dopo il parto al padre lavoratore. Ecco i casi in cui è ammesso il congedo di paternità: - grave malattia e morte della madre; - abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre; - madre che non lavora o non è lavoratrice dipendente.
Il congedo obbligatorio può essere fruito anche da lavoratrici e lavoratori nel caso di adozione o affido di un bambino di età non superiore ai sei anni. Il congedo deve essere fruito nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino. Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino al compimento dei diciotto anni.
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