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9 Gennaio 2009 - S. Alessia
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Famiglia
Genitori tra famiglia e lavoro
Astensione obbligatoria

In occasione della gravidanza le donne hanno diritto ad usufruire di un periodo di congedo. Con riferimento al congedo di maternità è fatto divieto di adibire al lavoro le donne:
- durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; si deve far riferimento alla   data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione;
- durante i 3 mesi dopo il parto.
La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto, se questa scelta non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del bambino.

La legge , in un’ottica sempre più egalitaristica tra i due sessi, tutela anche i diritti del padre lavoratore.
In particolare viene estesa la maternità obbligatoria dopo il parto al padre lavoratore. Ecco i casi in cui è ammesso il congedo di paternità:
- grave malattia e morte della madre;
- abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre;
- madre che non lavora o non è lavoratrice dipendente. 

Il congedo obbligatorio può essere fruito anche da lavoratrici e lavoratori nel caso di adozione o affido di un bambino di età non superiore ai sei anni.
Il congedo deve essere fruito nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino.
Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino al compimento dei diciotto anni.


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