La legge tutela i genitori che lavorano anche in presenza di eventi e cause particolari. Nello specifico sono previsti: permessi retribuiti e congedi per gravi motivi.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità: - del coniuge (anche legalmente separato); - di un parente entro il secondo grado, anche non convivente; - di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore/trice. In alternativa alla fruizione dei tre giorni di congedo, il lavoratore/trice possono concordare, in forma scritta, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa anche per periodi superiori a tre giorni. I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza alle persone handicappate (L.n.104/92).
Per gravi motivi è previsto un periodo di congedo fino a due anni, senza stipendio e purché non si svolga altra attività.
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