I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni.
I genitori di figli minori disabili hanno diritto al prolungamento dell'astensione dal lavoro (congedo parentale) con indennità del 30%, oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni del figlio disabile, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il diritto è riconosciuto al genitore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto. Non si richiede la convivenza, ma neppure l'assistenza continuativa ed esclusiva. Il congedo parentale ordinario e quello speciale (sia come prolungamento dell'assenza, sia come ore di riduzione dell'orario) sono compatibili e il secondo decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale ordinario. Il congedo speciale può essere utilizzato anche alternativamente, ma non cumulativamente, tra i due genitori. L'alternativa è limitata al secondo e terzo anno di vita del figlio.
Se il minore ha un'età compresa tra i tre e i diciotto anni, i genitori possono usufruire mensilmente di tre giorni di permesso retribuito, ma questo periodo deve essere ripartito tra i due genitori se entrambi dipendenti. In presenza di figli disabili maggiorenni si può usufruire dello stesso periodo di permessi mensili, ma in questo caso il diritto viene riconosciuto: in caso di convivenza (è comunque necessario che non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti che possano fornire assistenza); in assenza di convivenza a condizione che l’assistenza della lavoratrice o del lavoratore soddisfi le condizioni della continuità ed dell’esclusività.
I genitori di figli disabili (anche maggiorenni) possono usufruire di un congedo retribuito di due anni (il periodo di congedo può essere fruito in modo frazionato o continuativo). La formulazione originaria della norma, confluita nell'articolo 42 del Testo unico sulla maternità, prevede che per poter beneficiare del periodo di permesso dal lavoro il figlio disabile deve essere in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni. Questo limite di cinque anni è stato abrogato dalla Legge Finanziaria 2004. Resta comunque dovuto l'accertamento della situazione di gravità a opera delle apposite Commissioni mediche istituite presso le Asl. Questo congedo, non fruibile contemporaneamente all'astensione facoltativa, spetta alternativamente alla madre o al padre (anche adottivi). Dopo la morte di entrambi i genitori può fruire del congedo un fratello o una sorella, purché convivente.
La sentenza n. 233/05 della Corte Costituzionale stabilisce che i permessi possano essere estesi ai fratelli non solo in caso di decesso dei genitori, ma anche se quest’ultimi siano totalmente impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché loro stessi inabili. |