La lavoratrice in gravidanza può inoltrare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, al fine di ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro prima che inizi il periodo di astensione obbligatoria, nei seguenti casi, previsti dal secondo coma dell’articolo 17 del decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)
- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro viene a cessare, le lavoratrici che hanno ottenuto l’autorizzazione ad anticipare il periodo di astensione dal lavoro possono continuare a percepire l’indennità economica di maternità solo nel caso in cui l’autorizzazione stessa è stata concessa a causa di "gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza". Questa situazione, riguardando le condizioni fisiche della lavoratrice, impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e giustifica pertanto l’erogazione dell’indennità anche in caso di fine rapporto.
In presenza delle altre due ipotesi previste dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 151/01, essendo le stesse connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta, in caso di cessazione del rapporto il presupposto per il rilascio dell’assegno viene meno e quindi quest’ultimo viene revocato o ne viene modificata la durata.
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