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9 Gennaio 2009 - S. Alessia
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Famiglia
Genitori tra famiglia e lavoro
Trattamenti economici

La legge prevede differenti trattamenti economici, a seconda della tipologia di congedo di cui il lavoratore ha fatto richiesta.

Congedo di maternità e di paternità
Gravidanza con problemi
Congedo parentale
Malattia del bambino

Congedo di maternità e di paternità
L’indennità economica nel periodo di astensione obbligatoria è pari all’80% della retribuzione (ma molti contratti prevedono l'integrazione al 100% a carico del datore di lavoro).

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Gravidanza con problemi
La lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro in qualsiasi periodo che precede la data del parto, se la gravidanza si presenta problematica. In questo periodo la lavoratrice è messa "sotto ispettorato" e il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione.

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Congedo parentale
Per sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino, la legge riconosce un’indennità pari al 30% della retribuzione, senza condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo complessivo tra i genitori di dieci mesi. Lo stesso periodo viene anche coperto da contribuzione figurativa.

L’indennità per astensione facoltativa può essere estesa da tre a otto anni, nel caso in cui il reddito individuale del genitore sia inferiore alla soglia di due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico. Il reddito individuale da raffrontare è quello dell’anno nel quale l’astensione facoltativa dal lavoro ha inizio e vale fino a quando la stessa non sia interrotta.

Indipendentemente dal reddito, il periodo di astensione viene comunque coperto da contribuzione figurativa.

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Malattia del bambino
In caso di malattia del bambino bisogna distinguere sempre i due periodi prima dei tre anni e dopo i tre anni: nel primo periodo il lavoratore non viene retribuito ma ha diritto alla contribuzione figurativa, nel secondo caso non viene retribuito e ha diritto ad una copertura contributiva ridotta.

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