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9 Gennaio 2009 - S. Alessia
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I diritti negati delle coppie di fatto

In Italia la convivenza non è, al momento, disciplinata da nessuna legge specifica. Ciò vuol dire che la situazione delle coppie di fatto spesso è vaga e confusa e i due partner rischiano di vedersi negati alcuni diritti fondamentali. Vediamo alcune situazioni specifiche e quello che accade se si è conviventi nel nostro Paese.

  • Se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l'altro non può autorizzarlo, visto che non figura come parente

  • Il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il partner si ammala

  • Il convivente che collabora all'impresa dell'altro non ha nessun diritto. Meglio, quindi, premunirsi con un regolare contratto di società o di lavoro dipendente

  • Se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell'altro

  • Se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora minorenni nel caso in cui la convivenza cessi, l'affidamento è stabilito in base al criterio dell'interesse del minore. Se vi è disaccordo, l'affidamento è deciso dal tribunale per i minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con l'altro partner

  • In caso di maltrattamenti di un convivente nei confronti dell'altro si configura il reato di maltrattamenti in famiglia

  • Se uno dei conviventi sconta una pena detentiva, il partner ha lo stesso diritto a colloqui e permessi di un coniuge

  • Se cessa la convivenza il proprietario o l'intestatario del contratto d'affitto ha diritto a restare nell'abitazione, salvo un diverso accordo tra le parti. Tuttavia non è lecito "cacciare" l'altro convivente e ogni contrasto dovrà essere risolto dal giudice

  • Se uno dei due conviventi muore e l'appartamento era di sua proprietà, quest'ultimo spetta agli eredi legittimi del defunto. Il convivente potrà continuare ad abitarlo solo se l'altro ne aveva disposto con testamento in suo favore

  • Se invece la casa era in locazione, il convivente ha diritto di subentrarvi nel contratto

  • Se uno dei partner è extracomunitario non può chiedere il rilascio/rinnovo del permesso o carta di soggiorno per convivenza con il partner italiano

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