Possono ereditare i beni di chi non c'è più
- le persone fisiche
- i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione: si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata all'evento della nascita
- le persone giuridiche: possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore.
Quando il patrimonio del defunto fa capo a più eredi contemporaneamente, si ha la cosiddetta comunione ereditaria.
E' invece escluso dalla successione l'indegno, ossia chi
- ha ucciso o tentato di uccidere l'ereditando o un suo stretto congiunto
- ha commesso nei confronti di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio
- ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse
- ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria
- ha distrutto, falsificato, alterato o nascosto il testamento.
L'indegnità non opera automaticamente ma deve essere accertata in un giudizio instaurato da chi vi abbia interesse, ad esempio gli altri congiunti. |