La successione legittima interviene solo in mancanza di un testamento. In questo caso è la legge che stabilisce le persone a cui va l'eredità, individuandole tra i congiunti più stretti del de cuius secondo un preciso ordine di precedenza, determinato dall'intensità del vincolo di parentela.
Subentano nel patrimonio ereditario quindi: - il coniuge - i figli. In mancanza del coniuge ai figli spetta l'intera eredità che è divisa in quote uguali - gli ascendenti. In mancanza del coniuge, di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). In concorso con fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa tra i fratelli e le sorelle - i fratelli e le sorelle, ai quali spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza lasciare nè coniuge, nè figli, nè ascendenti - i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (es. zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate. L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.
Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado ed è "erede necessario" in quanto non può rinunciare all'eredità. Risponde dei debiti ereditari nel limite del valore dei beni acquisiti. Sono esclusi dalla successione legittima gli affini. Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di ereditare, interviene l'istituto della rappresentazione: essi sono cioè sostituiti dai loro discendenti diretti.
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