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L’assegno a vuoto è un assegno non coperto. In questi casi il beneficiario può agire in via di regresso per recuperare ciò che gli spetta sia contro il traente che contro i giranti, ma non contro la banca.
L’azione di regresso è possibile se sono rispettati i termini per il pagamento dell’assegno, ovvero 8 giorni se nello stesso Comune e 15 se in un altro Comune. Altra condizione è che sia stato constatato il mancato pagamento attraverso l’atto di protesto o con la dichiarazione di rifiuto apposta dalla banca.
L'emissione di assegno bancario a vuoto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €516 a €4000; se l’assegno è di importo superiore a €10.000 si applica la sanzione pecuniaria da €1000 a €6000.
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