Il debitore con il conto corrente in rosso, fino al 2000, doveva restituire il capitale ottenuto in prestito a cui si aggiungevano ogni tre mesi gli interessi calcolati dalla banca. Ora i correntisti possono chiedere il rimborso di questi interessi al proprio istituto di credito.
Tale consuetudine bancaria chiamata anatocismo infatti, che prevedeva che il debitore con il conto corrente in rosso, restituisse alla banca l’intera somma del prestito più gli interessi calcolati trimestralmente, aggiunti al capitale, è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Cassazione numero 21095/04.
Chi sono i soggetti interessati La sentenza riguarda tutti i clienti bancari che hanno pagato interessi alla banca quando il proprio conto è andato "in rosso". Tali interessi fino all’anno 2000 erano calcolati ogni tre mesi, mentre quelli a favore dei risparmiatori erano capitalizzati una volta l’anno. Dal 2000 in avanti il problema è stato rimosso con legge dello Stato e le banche devono calcolare gli interessi, attivi e passivi, con la stessa periodicità.
Come presentare il ricorso Il primo atto del cliente è una lettera raccomandata alla propria banca con la richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite dal 1952, o comunque da quando il conto è andato in rosso, fino al 22 aprile 2000 e relative alla citata capitalizzazione trimestrale, nonché alle altre spese collegate.
In caso di esito negativo del ricorso Occorre incaricare un legale e procedere giudizialmente attraverso il giudice di pace, se la richiesta non supera i 2500 euro, altrimenti rivolgersi al Tribunale. Per evitare il rischio di rigetto sarebbe opportuno allegare al ricorso una Consulenza tecnico contabile di parte sull’entità delle somme richieste, fatta sulla base di tutti gli estratti conto bancari in originale. Il giudice potrà farà eseguire una consulenza tecnico contabile d’ufficio.
Le spese prevedibili In caso di procedura si possono prevedere spese di giudizio, gli onorari e le competenze degli avvocati e quelle relative alla perizia disposta d’ufficio. Sul sito dell'Adiconsum è possibile scaricare il modulo per presentare ricorso.
Link consigliato Adiconsum
|