I pensionati possono contrarre con le banche o altri intermediari finanziari un prestito che poi potrà essere estinto, in un periodo non superiore a dieci anni, con la cessione di alcune quote della pensione, fino ad un quinto del suo valore complessivo. E’ l’Inps che paga le rate del rimborso del prestito, trattenendole dalla pensione.
Il prestito può essere chiesto con tutte le pensioni ad eccezione di
- pensioni e assegni sociali
- invalidità civili
- assegni mensili per l’assistenza ai pensionai per inabilità
- assegni di sostegno al reddito
- pensioni del personale bancario
- assegni al nucleo finanziario
Prima di chiedere un prestito ad una banca, il pensionato deve ottenere dall’Inps la comunicazione di cedibilità, in cui l’ente, dopo aver verificato le condizioni a tutela del pensionato, indica l’importo massimo della rata del prestito. La comunicazione va poi esibita alla banca con la quale si intende stipulare un contratto.
Per tutelare i pensionati, l’Inps, ricevuta la notifica del contratto, verifica che
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l’ istituto di credito abbia i requisiti di legge per questo tipo di operazione
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il Teg, cioè il tasso effettivo globale applicato al prestito, sia inferiore al tasso anti usura
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la rata del rimborso non sia superiore ad un quinto della pensione
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il contratto riporti in maniera chiara e distinta spese d’istruttoria, spese di estinzione anticipata, tassi d’interesse applicati, premio assicurativo e Teg
Di seguito la circolare Inps 91 del 31 maggio 2007, con l’elenco di tutte le forme pensionistiche alle quali può essere applicata la cessione del quinto della pensione.
Link consigliato
Inps – circolare Inps 91 del 31 maggio 2007
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