Luglio 2005 - Il 31 luglio è stato promulgato dal Capo dello Stato il decreto sulla sicurezza convertito in legge dopo l'approvazione dei due rami del Parlamento.
Oltre alle misure già esistenti per la lotta alla criminalità organizzata, il "pacchetto sicurezza" prevede nuove norme per il contrasto del terrorismo internazionale.
Il decreto del piano antiterrorismo si compone di 19 articoli che, secondo il Ministro dell'Interno Pisanu, non sono definibili come norme speciali, l’orientamento del decreto, invece, è "rendere più chiare, cogenti ed efficaci ai fini antiterrorismo norme di legge già in vigore…."
Di seguito riportiamo alcuni dei punti più importanti del testo:
Possibilità di concedere un permesso di soggiorno di almeno un anno rinnovabile agli stranieri che collaborano con la giustizia.
Se l’aiuto risulta determinante, viene prevista anche la possibilità di concedere la carta di soggiorno.
E’ prevista un’espulsione in tempi molto più rapidi degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza nazionale.
Costituzione di apposite unità investigative per esigenze connesse ad indagini per delitti di terrorismo di rilevante gravità.
Queste unità saranno formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale.
Fino al 31 dicembre 2007 i dati relativi al traffico telefonico e telematico, non verranno cancellati, ma verranno conservati dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni.
I dati potranno essere conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legisltativo 30 giugno 2003, ovvero 24 mesi, esclusivamente per le finalita' del presente decreto.
Chi acquisterà schede telefoniche elettroniche dovrà esibire un documento di riconoscimento.
Chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al questore.
Irrigidita la disciplina che regola l’importazione, la commercializzazione, il trasporto e l’impiego di materiale esplosivo.
Il fermo di un’eventuale sospetto viene prolungato a 24 ore al fine dell’identificazione.
Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, ovvero si prevede la possibilità di compiere accertamenti sul DNA.
Link consigliato
Il decreto-legge antiterrorismo
Decreto legisltativo 30 giugno 2003
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